Convenzione
Art. 21
In vigore dal 17 apr 1880
La presente Convenzione resterà in vigore per lo spazio di cinque anni computabili dal giorno dello scambio delle ratifiche, ma, se nessuna delle Alte Parti contraenti non avrà annunziato officialmente all'altra un anno prima dello spirare del termine la sua intenzione di farne cessare gli effetti, continuerà a rimanere in vigore sino ad un anno dopo che siasi fatta la suddetta dichiarazione qualunque sia l'epoca in cui abbia luogo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1880-02-22;5314#art-c-21