Convenzione

Art. 23

In vigore dal 17 apr 1880
La presente Convenzione sarà approvata e ratificata dalle due Alte Parti contraenti e le ratifiche si scambieranno in San Salvador nel termine di un anno o prima se fosse possibile. In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo, per duplicato, nella città di San Salvador, oggi venticinque di gennaio dell'anno 1876. (L. S.) G. Anfora. (L. S.) M. Caceres.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1880-02-22;5314#art-c-23

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