Convenzione
Art. 23
23 / 23In vigore dal 17 apr 1880
La presente Convenzione sarà approvata e ratificata dalle due Alte Parti contraenti e le ratifiche si scambieranno in San Salvador nel termine di un anno o prima se fosse possibile.
In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo, per duplicato, nella città di San Salvador, oggi venticinque di gennaio dell'anno 1876.
(L. S.) G. Anfora. (L. S.) M. Caceres.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1880-02-22;5314#art-c-23