Convenzione
Art. 20
In vigore dal 17 apr 1880
Resta convenuto, altresì, che i consoli generali, consoli, viceconsoli e agenti consolari rispettivi, come pure i cancellieri, segretari, alunni o applicati consolari, godranno nei due paesi di tutte le esenzioni, prerogative, immunità e privilegi attualmente concessi o che saranno concessi agli agenti di egual grado della nazione la più favorita, semprechè tali concessioni siano reciproche.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1880-02-22;5314#art-c-20