Convenzione
Art. 16
In vigore dal 17 apr 1880
In tutto ciò che concerne la polizia dei porti, il caricamento e lo scaricamento delle navi e la sicurezza delle merci, beni ed effetti, si osserveranno le leggi e statuti, e regolamenti del paese.
I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari saranno esclusivamente incaricati di mantenere l'ordine interno a bordo delle navi mercantili di loro nazione e conosceranno soli delle questioni di qualunque genere che insorgono fra il capitano, gli ufficiali ed i marinari, e segnatamente quelle relative al soldo ed allo adempimento degli accordi convenuti reciprocamente.
Le autorità locali non potranno intervenire se non quando i disordini che occorrano a bordo delle navi siano di tal natura che perturbino la tranquillità o l'ordine pubblico a terra o nel porto, o quando una persona del paese od estranea all'equipaggio si trovi implicata nei disordini.
In tutti gli altri casi le dette autorità si limiteranno a coadiuvare i consoli, viceconsoli e agenti consolari, quando questi ne facciano domanda, per fare arrestare qualcuno degl'individui iscritti nel ruolo dell'equipaggio ogni volta che per qualche motivo lo reputassero conveniente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1880-02-22;5314#art-c-16