Convenzione

Art. 17

In vigore dal 17 apr 1880
I consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari potranno far arrestare e rinviare, sia a bordo, sia al loro paese i marinari e qualsiasi altra persona, che formi parte dell'equipaggio delle navi mercantili e da guerra della loro nazione che avessero disertato sul territorio dell'altro Stato. Per tal fine dovranno indirizzarsi per iscritto alle autorità locali competenti e giustificare, mediante esibizione dei registri della nave o del ruolo dello equipaggio, ovvero, se il bastimento fosse partito, mediante copia autentica od estratto di tali documunenti, che le persone reclamate formavano realmente parte dell'equipaggio. Sulla presentazione di tale richiesta così giustificata non potrà negarsi la consegna dei disertori. Si presterà inoltre ai detti agenti consolari ogni assistenza ed aiuto per la ricerca e l'arresto di questi disertori, i quali saranno tradotti e custoditi nelle carceri del paese a richiesta e spese del console o viceconsole finché questo non trovi occasione di farli rimpatriare. Tale arresto non potrà durare più di tre mesi, trascorsi i quali, e mediante preavviso di tre giorni al console, l'arrestato sarà posto in libertà, nè potrà più per lo stesso motivo essere imprigionato. Ciò nondimeno, se il disertore avesse commesso alcun delitto a terra, potrà l'autorità locale differire la estradizione finché il Tribunale abbia pronunziato la sentenza, e questa abbia avuto piena ed intiera esecuzione. Le Alte Parti contraenti convengono che i marinari ed altri individui dell'equipaggio, sudditi del paese in cui abbia luogo la diserzione, restano eccettuati dalle stipulazioni della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1880-02-22;5314#art-c-17

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Art. 17 Che ordina darsi piena ed intiera esecuzione alla convenzione consolare fra l'Italia e la Repubblica del Salvador. — Testo vigente | Portale Normativo