Convenzione

Art. 19

In vigore dal 17 apr 1880
In caso di naufragio o investimento di una nave appartenente al Governo o ai sudditi dell'una delle Alte Parti contraenti sulle coste dell'altra, le autorità dovranno informarne il console generale, console, viceconsole e agente consolare del distretto o in sua mancanza il console generale, console, viceconsole od agente consolare più prossimo al luogo del sinistro. Tutte le operazioni relative al salvataggio delle navi italiane che avessero naufragato od investito nelle acque territoriali del Salvador saranno dirette dai consoli generali, consoli, viceconsoli o agenti consolari d'Italia, e reciprocamente tutte le operazioni relative al salvamento delle navi salvadorensi che avessero naufragato od investito nelle acque territoriali d'Italia saranno dirette dai consoli generali, consoli, viceconsoli e agenti consolari del Salvador. L'intervento delle autorità locali avrà luogo unicamente nei due paesi per assistere gli agenti consolari e mantenere l'ordine e guarentire l'interesse dei recuperatori estranei all'equipaggio e assicurare la esecuzione delle disposizioni che debbono osservarsi per l'entrata e l'uscita delle merci salvate. Nell'assenza e fino all'arrivo dei consoli generali, consoli, viceconsoli e agenti consolari, oppure delle persone da loro a tal fine delegate, le autorità locali dovranno prendere tutti i provvedimenti necessari per la protezione degli individui e la conservazione degli effetti che si fossero salvati dal naufragio. L'intervento delle autorità locali in tutti questi casi non darà luogo a percezione di diritti di sorta salvo quelli cui andrebbero soggetti in simili casi i bastimenti nazionali e salvo il rimborso delle spese cagionate dalle operazioni di salvataggio e dalla conservazione degli oggetti salvati. In caso di dubbio sulla nazionalità delle navi naufragate, i provvedimenti menzionati nel presente articolo saranno di esclusiva competenza dell'autorità locale. Le Alte Parti contraenti convengono, inoltre, che le mercanzie ed effetti salvati non saranno soggetti ad alcun pagamento di diritto di dogana, a meno che non vengano ammessi al consumo interno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1880-02-22;5314#art-c-19

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