Allegato
Art. 14
Consegna della Persona
In vigore dal 21 dic 2019
Consegna della Persona
1. Se la Parte Richiesta concede l'estradizione, le Parti si accorderanno prontamente sul tempo, luogo e tutti gli altri aspetti relativi all'esecuzione della consegna. La Parte Richiedente sarà altresì informata della durata della detenzione patita dalla persona richiesta a fini estradizionali.
2. Il periodo trascorso in stato di custodia, anche agli arresti domiciliari, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna, sarà computato dallo Stato Richiedente ai fini della custodia cautelare nel procedimento penale o della pena da eseguire nei casi previsti dall', paragrafo 1.
3. Il termine per la consegna della persona richiesta sarà di quaranta giorni continuativi dalla data in cui l'Autorità Centrale della Parte Richiedente è informata della concessione dell'estradizione.
4. Se nei termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo la Parte Richiedente non ha preso in consegna l'estradando, la Parte Richiesta lo metterà immediatamente in libertà e potrà rifiutare una nuova richiesta di estradizione nei confronti di tale persona per le stesso reato avanzata dalla Parte Richiedente, salvo che la mancata consegna o presa in carico sia dovuta a comprovati motivi di forza maggiore.
In tal caso, la Parte interessata informerà l'altra e concorderà con questa una nuova data di consegna; se questa data non fosse rispettata verranno applicate le disposizioni previste nel primo paragrafo del presente Articolo.
5. Se l'estradando fugge nel territorio della Parte Richiesta prima che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita la condanna nella Parte Richiedente, tale persona potrà essere nuovamente estradata sulla base di una nuova richiesta di estradizione avanzata dalla Parte Richiedente per lo stesso reato. In questo, non sarà necessario che la Parte Richiedente presenti i documenti previsti all' del presente Trattato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2019-11-25;151#art-a-14