Allegato

Art. 10

Principio di Specialità

In vigore dal 21 dic 2019
Principio di Specialità 1. La persona estradata in conformità al presente Trattato non potrà essere sottoposta a nessuna misura restrittiva o detentiva, nella Parte Richiedente, per un reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, salvo che: a) la persona estradata, dopo aver lasciato il territorio della Parte Richiedente, vi abbia fatto ritorno volontariamente; b) la persona estradata non abbia lasciato il territorio della Parte Richiedente entro quarantacinque giorni da quando ha avuto la possibilità di farlo. A tali effetti, non sarà computato il tempo durante il quale tale persona non abbia lasciato lo Stato Richiedente per cause di forza maggiore; c) la Parte Richiesta vi acconsenta in conformità alle condizioni e nei limiti stabiliti nel presente Trattato. A tale riguardo, la Parte Richiesta potrà richiedere alla Parte Richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni indicate nell'. 2) Quando la qualificazione giuridica del fatto contestato sia modificata nel corso del procedimento, la persona estradata potrà essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato, a condizione che i fatti su cui si basa la nuova qualificazione siano gli stessi che hanno dato fondamento all'estradizione e che l'estradizione avrebbe potuto comunque essere concessa secondo le condizioni dettate dall' del presente Trattato.
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