Allegato
Art. 7
Richiesta di Estradizione e Documenti Necessari
In vigore dal 21 dic 2019
Richiesta di Estradizione e Documenti Necessari
1. La richiesta di estradizione sarà formulata per iscritto e dovrà contenere, nel suo stesso testo o in atti allegati, quanto segue:
a) l'indicazione dell'Autorità richiedente;
b) tutte le informazioni disponibili relative al nome, alla data di nascita, al sesso, alla nazionalità, al domicilio o alla residenza della persona richiesta, i dati del suo documento di identità, ogni altra informazione utile alla sua identificazione e localizzazione nonché i suoi dati segnaletici, le fotografie e le sue impronte digitali;
c) un'esposizione dei fatti costitutivi del reato per il quale l'estradizione è richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonché la loro qualificazione giuridica;
d) il testo delle disposizioni di legge che qualificano e puniscono il reato e delle norme relative alla prescrizione del reato e della pena;
e) il testo delle disposizioni di legge che conferiscono la giurisdizione alla Parte Richiedente, nel caso in cui il reato oggetto della richiesta di estradizione sia stato commesso in tutto o in parte fuori dal suo territorio.
2) Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo, la richiesta di estradizione dovrà essere accompagnata:
a) dalla copia dell'ordine di arresto emesso dall'Autorità competente della Parte Richiedente, quando la richiesta ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale;
b) dalla copia della sentenza irrevocabile ed esecutiva, quando la richiesta ha lo scopo di dare esecuzione ad una condanna pronunciata nei confronti della persona richiesta.
3. La richiesta di estradizione e gli altri documenti a sostegno presentati dalla Parte Richiedente ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2 saranno sottoscritti dalle Autorità competenti della Parte Richiedente e saranno accompagnati dalla traduzione nella lingua della Parte Richiesta.
4. I documenti trasmessi in applicazione al presente Trattato sono esenti da formalità di legalizzazione o postille.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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