Allegato
Art. 2
Reati che danno luogo all'Estradizione
In vigore dal 21 dic 2019
Reati che danno luogo all'Estradizione
1. Ai fini del presente Trattato, l'estradizione potrà essere concessa quando:
a) la richiesta di estradizione è formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato è punibile, ai sensi della legge di entrambe le Parti, con una pena detentiva di almeno due anni;
b) la richiesta di estradizione è formulata per eseguire una condanna definitiva ad una pena detentiva o altra misura restrittiva della libertà personale, per un reato punibile ai sensi della legge di entrambe le Parti, e al momento della presentazione della richiesta la durata della pena o della restrizione ancora da espiare sia di almeno sei mesi.
2. Per determinare se un fatto è previsto come reato dalle leggi di entrambe le Parti in conformità al paragrafo 1 del presente Articolo, non assume rilievo che il fatto sia compreso nella medesima categoria di reato o abbia identica denominazione giuridica.
3. Per reati in materia tributaria, di imposte e di dazi doganali, fermo restando quanto previsto nel paragrafo precedente, si prescinderà altresì dalla corrispondenza o meno tra la legge della Parte Richiesta e quella della Parte Richiedente quanto a tipologia delle imposte, delle tasse e dei tributi.
4. L'estradizione sarà concessa anche se il reato oggetto della richiesta è stato commesso fuori dal territorio della Parte Richiedente, sempre che la legge della Parte Richiesta preveda il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio.
5. Se la richiesta di estradizione riguarda due o più fatti, distinti e connessi, ciascuno dei quali è previsto come reato dalle leggi di entrambe le Parti, purchè uno di essi soddisfi le condizioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, la Parte Richiesta potrà concedere l'estradizione per tutti i reati considerati.
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