Allegato
Art. 1
Obbligo di Estradare
In vigore dal 21 dic 2019
TRATTATO DI ESTRADIZIONE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA ORIENTALE
DELL'URUGUAY
La Repubblica Italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay, qui di seguito denominate "Parti Contraenti",
desiderando migliorare e rafforzare la cooperazione tra i due Stati con l'intento di combattere la criminalità,
considerando che a tal fine appare necessario sostituire la Convenzione per l'Estradizione dei Criminali firmata tra i due Stati a Roma il 14 aprile 1879 e il Protocollo che modifica l' della Convenzione di Estradizione del 14 aprile 1879,
ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un nuovo accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizone,
hanno convenuto quanto segue:
Obbligo di Estradare
Ciascuna Parte Contraente, in conformità alle disposizioni del presente Trattato e su domanda dell'Altra, si impegna ad estradare le persone presenti nel proprio territorio, nei confronti delle quali sia stata emessa da un'autorità giurisdizionale della Parte Richiedente una misura detentiva nel corso di un procedimento penale o una sentenza di condanna definitiva ed esecutiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2019-11-25;151#art-a-1