Allegato
Art. 3
Motivi di Rifiuto Obbligatori
In vigore dal 21 dic 2019
Motivi di Rifiuto Obbligatori
L'estradizione non sarà concessa:
a) se il reato per il quale è richiesta l'estradizione è considerato dalla Parte Richiesta come reato politico o come reato connesso ad un reato di tale natura. A tal fine, non saranno considerati reati politici:
1) l'omicidio e i reati che attentano o mettono in pericolo la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;
2) le attività di natura terroristica, i reati di genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra o qualsiasi altro reato che non sia considerato reato politico da un trattato, da una convenzione o da un accordo internazionale del quale entrambe gli Stati sono Parte.
b) se la Parte Richiesta ha fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione è stata presentata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento penale può essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;
c) se il reato per il quale l'estradizione è richiesta potrebbe essere punito dalla Parte Richiedente con la pena di morte o con una pena che comporti un trattamento crudele, inumano o degradante.
d) se il reato per il quale l'estradizione è richiesta potrebbe essere punito dalla Parte Richiedente con una pena detentiva perpetua, salvo che la Parte Richiedente garantisca l'applicazione di una pena di durata non superiore a quella massima ammessa dalla legge penale della Parte Richiesta;
e) se la sentenza è stata pronunciata in contumacia e la Parte Richiedente non garantisce l'esistenza di meccanismi processuali di revisione che possano permettere la riapertura del caso, in modo da poter ascoltare il condannato e
permettergli l'esercizio del diritto di difesa così come sarebbe accaduto nel caso di comparizione all'inizio del processo e, di conseguenza, l'emissione di una nuova sentenza nei suoi confronti;
f) se, per il reato oggetto della richiesta di estradizione, la persona richiesta è stata giudicata dalle Autorità competenti della Parte Richiesta ed è stata emessa nei suoi confronti una sentenza definitiva;
g) se, per il reato per il quale è domandata l'estradizione, una della Parti ha concesso amnistia, indulto o grazia;
h) se l'azione penale o la pena sono prescritte secondo le legge di una delle Parti;
i) se il reato per il quale si domanda l'estradizione è previsto esclusivamente come reato militare dalla legge di una delle Parti;
j) se la Parte Richiesta ha concesso alla persona richiesta asilot politico, rifugio o altre forme di protezione internazionale nei confronti della Parte Richiedente;
K) se la Parte Richiesta ritiene che la concessione della estradizione può compromettere la propria sovranità, sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato ovvero può determinare effetti contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.
Storico versioni
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