Allegato
Art. 8
Informazioni Supplementari
In vigore dal 21 dic 2019
Informazioni Supplementari
1. Se le informazioni fornite dalla Parte Richiedente a sostegno della richiesta di estradizione non sono sufficienti per permettere alla Parte Richiesta di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultima potrà richiedere che siano fornite le necessarie informazioni aggiuntive entro quarantacinque giorni consecutivi calcolati a partire dalla ricezione della richiesta da parte della Autorità Centrale della Parte Richiedente.
Se per specifiche circostanze debitamente provate, la Parte Richiedente non può adempiere entro il predetto termine, potrà chiedere alla Parte Richiesta che questo venga prorogato, un'unica volta, per venti giorni consecutivi.
2. La mancata presentazione delle informazioni aggiuntive entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente Articolo equivarrà alla rinuncia alla richiesta di estradizione.
Tuttavia, ciò non preclude la possibilità di avanzare una nuova richiesta di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2019-11-25;151#art-a-8