Allegato
Art. 11
Riestradizione ad uno Stato Terzo
In vigore dal 21 dic 2019
Riestradizione ad uno Stato Terzo
Salvo i casi previsti nei punti a) e b) del paragrafo 1 dell', senza il consenso della Parte Richiesta la Parte Richiedente non potrà consegnare a uno Stato terzo la persona che gli è stata consegnata e che è richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. La Parte Richiesta potrà richiedere la presentazione dei documenti ed delle informazioni indicati all'.
In nessun caso si estraderà la persona ad uno Stato terzo rispetto al quale la Parte Richiesta gli abbia concesso asilo polilico, rifugio o altra forma di protezione internazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2019-11-25;151#art-a-11