Allegato
Art. 15
Consegna Differita e Consegna Temporanea
In vigore dal 21 dic 2019
Consegna Differita e Consegna Temporanea
1. Se nello Stato Richiesto, a carico dell'estradando sia in corso un procedimento penale o l'esecuzione di una pena per reato diverso da quello per il quale è domandata l'estradizione, la Parte Richiesta, dopo aver deciso di concedere l'estradizione, potrà differire la consegna fino alla conclusione del procedimento penale o al compimento della pena, fatto di cui informerà la Parte Richiedente.
2. Su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta potrà, in conformità alla sua legislazione nazionale, consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando i tempi e le modalità della consegna temporanea. La persona consegnata sarà detenuta durante la sua permanenza nel territorio della Parte Richiedente e sarà riconsegnata alla Parte Richiesta nel termine convenuto. Tale periodo di detenzione sarà computato ai fini della pena da eseguire nella Parte Richiesta.
3. Oltre al caso previsto dal precedente paragrafo 1 del presente Articolo, la consegna potrà essere differita quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porre in pericolo la sua vita o aggravare il suo stato. A tal fine, è necessario che la Parte Richiesta presenti alla Parte Richiedente una relazione medica dettagliata emessa da una struttura sanitaria pubblica abilitata.
Storico versioni
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