Allegato
Art. 18
Transito
In vigore dal 21 dic 2019
Transito
1. Ciascuna Parte potrà autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altra Parte da uno Stato terzo in conformità alle disposizioni del presente Trattato, sempre che non vi si oppongano ragioni di ordine pubblico.
2. La Parte che richiede il transito inoltrerà allo Stato di transito, mediante le Autorità Centrali ovvero, nei casi più urgenti, attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (INTERPOL), una domanda contenente l'indicazione della persona in transito e un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso. La domanda di transito sarà accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso l'estradizione.
3. Lo Stato di transito provvederà alla custodia della persona in transito durante la sua permanenza sul proprio territorio.
4. Non sarà richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso venga usato il trasporto aereo senza scali nel territorio dello Stato di transito. Se si dovesse verificare uno scalo imprevisto nel territorio di detto Stato, lo Stato richiedente ii transito informerà immediatamente lo Stato di transito e quest'ultimo tratterà la persona da far transitare per non otre 96 ore in attesa dell'arrivo della domanda di transito prevista nel paragrafo 2 del presente Articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2019-11-25;151#art-a-18