Allegato

Art. 17

Consegna di Beni

In vigore dal 21 dic 2019
Consegna di Beni 1. Su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta, in conformità alla propria legislazione nazionale, sequestrerà i beni rinvenuti sul suo territorio e che sono nella disponibilità della persona richiesta. Quando sarà concessa l'estradizione, consegnerà tali beni alla Parte Richiedente. Per le finalità del presente Articolo, potranno essere sequestrati e consegnati alla Parte Richedente: a) gli oggetti che sono stati utilizzati per commettere il reato o altri oggetti o strumenti che possano servire quali mezzi di prova; b) i beni provento del reato che siano stati trovati nella disponibilità della persona richiesta o che siano stati successivamente rinvenuti. 2. La consegna dei beni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo sarà effettuata anche quando l'estradizione, sebbene già accordata, non può aver luogo per la morte, la scomparsa o la fuga della persona richiesta. 3. La Parte Richiesta, al fine di dare corso a un altro procedimento penale pendente, potrà differire la consegna dei beni sopra indicati fino alla conclusione di tale procedimento o consegnarli temporaneamente a condizione che la Parte Richiedente si impegni a restituirli. 4. La consegna dei beni di cui al presente Articolo non pregiudicherà gli eventuali diritti o interessi legittimi della Parte Richiesta o di un terzo rispetto agli stessi. In presenza di tali diritti o interessi, la Parte Richiedente restituirà, alla Parte Richiesta o a terzi, i beni consegnati, senza oneri, appena possibile, dopo la conclusione del procedimento.
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