Allegato

Art. 19

Spese

In vigore dal 21 dic 2019
Spese 1. La Parte Richiesta si farà carico di tutte le spese relative al procedimento derivante dalla richiesta di estradizione. 2. La Parte Richiesta si farà carico delle spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia fino alla consegna della stessa alla Parte Richiedente, nonché delle spese relative al sequestro ed alla custodia dei beni indicati nell'. 3. La Parte Richiedente si farà carico delle spese necessarie per il trasferimento della persona estradata e dei beni sequestrati dalla Parte Richiesta alla Parte Richiedente, nonché delle spese del transito di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2019-11-25;151#art-a-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Spese (Art. 19 Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017.) — Testo vigente | Portale Normativo