Allegato
Art. 20
Informazioni successive alla consegna
In vigore dal 21 dic 2019
Informazioni successive alla consegna
La Parte Richiedente, su domanda della Parte Richiesta, fornirà prontamente informazioni sul procedimento, sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata, sulla sua estradizione ad uno Stato terzo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2019-11-25;151#art-a-20