Art. 20 · Informazioni successive alla consegna
Allegato

Art. 20

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Informazioni successive alla consegna

In vigore dal 21 dic 2019
Informazioni successive alla consegna La Parte Richiedente, su domanda della Parte Richiesta, fornirà prontamente informazioni sul procedimento, sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata, sulla sua estradizione ad uno Stato terzo.
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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;151#art-a-20