Allegato
Art. 22
Riservatezza
In vigore dal 21 dic 2019
Riservatezza
1. Le Parti convengono di conservare la documentazione e le informazioni utilizzate nella procedura di estradizione ed ogni altra informazione, relativa alla estradizione medesima, acquisita successivamente alla consegna della persona estradata, fino alla scadenza prevista dalle rispettive legisiazoni interne.
2. Ciascuna delle Parti si impegna a rispettare e a conservare il riserbo o il segreto sulla documentazione e sulle informazioni ricevute dall'altra Parte o a questa fornite, quando vi sia una domanda espressa in tal senso dalla Parte interessata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2019-11-25;151#art-a-22