Art. 3
Copertura finanziaria
In vigore dal 21 dic 2019
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione discendenti dall'attuazione degli del Trattato di cui all', valutati in euro 19.253 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese derivanti dall' del Trattato medesimo, pari ad euro 4.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 si applica l', commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
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