Art. 2
Ordine di esecuzione
In vigore dal 21 dic 2019
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall' del Trattato medesimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2019-11-25;151#art-rd-2