Art. 17 · Consegna di Beni
Allegato

Art. 17

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Consegna di Beni

In vigore dal 21 dic 2019
Consegna di Beni 1. Su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta, in conformità alla propria legislazione nazionale, sequestrerà i beni rinvenuti sul suo territorio e che sono nella disponibilità della persona richiesta. Quando sarà concessa l'estradizione, consegnerà tali beni alla Parte Richiedente. Per le finalità del presente Articolo, potranno essere sequestrati e consegnati alla Parte Richedente: a) gli oggetti che sono stati utilizzati per commettere il reato o altri oggetti o strumenti che possano servire quali mezzi di prova; b) i beni provento del reato che siano stati trovati nella disponibilità della persona richiesta o che siano stati successivamente rinvenuti. 2. La consegna dei beni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo sarà effettuata anche quando l'estradizione, sebbene già accordata, non può aver luogo per la morte, la scomparsa o la fuga della persona richiesta. 3. La Parte Richiesta, al fine di dare corso a un altro procedimento penale pendente, potrà differire la consegna dei beni sopra indicati fino alla conclusione di tale procedimento o consegnarli temporaneamente a condizione che la Parte Richiedente si impegni a restituirli. 4. La consegna dei beni di cui al presente Articolo non pregiudicherà gli eventuali diritti o interessi legittimi della Parte Richiesta o di un terzo rispetto agli stessi. In presenza di tali diritti o interessi, la Parte Richiedente restituirà, alla Parte Richiesta o a terzi, i beni consegnati, senza oneri, appena possibile, dopo la conclusione del procedimento.
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