Allegato
Art. 13
Richieste di Estradizione avanzate da più Stati
In vigore dal 21 dic 2019
Richieste di Estradizione avanzate da più Stati
Se la Parte Richiesta riceve dalla Parte Richiedente e da uno o più Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, la Parte Richiesta, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuterà tutte le circostanze del caso, in particolare:
a) lo Stato che per primo abbia assunto la giurisdizione nella persecuzione del reato;
b) la gravità dei diversi reati;
c) se le richieste sono state avanzate sulla base di un trattato;
d) il tempo ed il luogo di commissione del reato;
e) la nazionalità, la cittadinanza, il domicilio e la residenza della personea richiesta;
f) le date di presentazione delle diverse richieste;
g) la possibilità di una successiva riestradizione all'altra Parte.
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Prourn:nir:stato:legge:2019-11-25;151#art-a-13