Allegato
Art. 13
13 / 24Richieste di Estradizione avanzate da più Stati
In vigore dal 21 dic 2019
Richieste di Estradizione avanzate da più Stati
Se la Parte Richiesta riceve dalla Parte Richiedente e da uno o più Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, la Parte Richiesta, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuterà tutte le circostanze del caso, in particolare:
a) lo Stato che per primo abbia assunto la giurisdizione nella persecuzione del reato;
b) la gravità dei diversi reati;
c) se le richieste sono state avanzate sulla base di un trattato;
d) il tempo ed il luogo di commissione del reato;
e) la nazionalità, la cittadinanza, il domicilio e la residenza della personea richiesta;
f) le date di presentazione delle diverse richieste;
g) la possibilità di una successiva riestradizione all'altra Parte.
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Prourn:nir:stato:legge:2019-11-25;151#art-a-13