Art. 13 · Richieste di Estradizione avanzate da più Stati
Allegato

Art. 13

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Richieste di Estradizione avanzate da più Stati

In vigore dal 21 dic 2019
Richieste di Estradizione avanzate da più Stati Se la Parte Richiesta riceve dalla Parte Richiedente e da uno o più Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, la Parte Richiesta, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuterà tutte le circostanze del caso, in particolare: a) lo Stato che per primo abbia assunto la giurisdizione nella persecuzione del reato; b) la gravità dei diversi reati; c) se le richieste sono state avanzate sulla base di un trattato; d) il tempo ed il luogo di commissione del reato; e) la nazionalità, la cittadinanza, il domicilio e la residenza della personea richiesta; f) le date di presentazione delle diverse richieste; g) la possibilità di una successiva riestradizione all'altra Parte.
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