Allegato

Art. 9

Decisione

In vigore dal 21 dic 2019
Decisione 1. La Parte Richiesta deciderà sulla richiesta di estradizione in conformità alle procedure previste nel proprio diritto interno ed informerà prontamente la Parte Richiedente sulla sua decisione. 2. Se la Parte Richiesta rifiuta in tutto o in parte la richiesta di estradizione, i motivi del rifiuto saranno notificati alla Parte Richiedente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;151#art-a-9

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