Allegato

Art. 12

Arresto Provvisorio

In vigore dal 21 dic 2019
Arresto Provvisorio 1. In caso di urgenza, la Parte Richiedente potrà richiedere l'arresto provvisorio della persona richiesta in vista della presentazione della richiesta di estradizione. La domanda di arresto provvisorio sarà avanzata per iscritto mediante le Autorità Centrali ai sensi dell' di questo Trattato, l'INTERPOL (l'Organizzazione internazionale di Polizia Criminale) o altri canali convenuti da entrambi gli Stati. 2. La domanda di arresto provvisorio dovrà contenere le informazioni di cui all', paragrafo 1, lettere a), b), c). 3. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio, la Parte Richiesta adotterà le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta ed informerà prontamente la Parte Richiedente dell'esito. 4. L'arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive imposte saranno comunicate immediatamente alla Parte Richiedente. La persona arrestata sarà messa in libertà senza ulteriori formalità, se nei sessanta giorni successivi all'arresto, l'Autorità Centrale della Parte Richiesta non avrà ricevuto la formale richiesta di estradizione. Su richiesta motivata della Parte Richiedente, tale termine potrà essere prorogato di dieci giorni continuativi. 5. L'inefficacia dell'arresto provvisorio ai sensi del precedente paragrafo non osterà all'estradizione della persona richiesta se successivamente la Parte Richiesta riceve una formale richiesta di estradizione in conformità alle condizioni e ai limiti previsti dal presente Trattato.
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