Accordo›Titolo III
Art. 19
Sostegno in situazioni di crisi o eventi straordinari
In vigore dal 11 ago 2016
1. Una Parte può richiedere il sostegno di un'unità speciale dell'altra Parte per affrontare una situazione di crisi o degli eventi straordinari. Le Autorità competenti della Parte richiesta possono accogliere o respingere tale richiesta, oppure proporre un altro tipo di assistenza. La richiesta deve indicare il genere di assistenza di cui si ha bisogno, illustrarne la necessità in ottica operativa ed essere indirizzata all'Autorità competente.
2. Per unità speciali s'intendono le unità di un'Autorità competente che hanno il compito speciale di fronteggiare situazioni di crisi o eventi straordinari. Le Autorità competenti si informano reciprocamente sulle unità speciali di cui dispongono e sulle forme di assistenza che sono in grado di offrire in situazioni di crisi o eventi straordinari.
3. Per situazioni di crisi s'intendono le situazioni in cui le Autorità competenti di una Parte hanno fondati motivi di ritenere che sia stato commesso un reato che costituisce un pericolo imminente e reale per le persone, le proprietà, le infrastrutture o le istituzioni di tale Parte.
4. Per eventi straordinari s'intendono gli eventi che le Autorità competenti di una Parte non sono più in grado di fronteggiare con i propri mezzi.
5. L'assistenza richiesta può consistere, d'intesa fra le competenti Autorità, nella fornitura di attrezzature e nella trasmissione di conoscenze specifiche alla Parte richiedente, nonché nello svolgimento di interventi sul suo territorio, se necessario anche con l'uso delle armi di servizio alle condizioni di cui all' del presente Accordo.
6. Negli interventi sul territorio della Parte richiedente, gli agenti dell'unità speciale della Parte che presta assistenza sono autorizzati ad operare e ad adottare tutte le misure necessarie per preparare l'assistenza richiesta. In tale contesto, essi operano sotto la responsabilità, la direzione e la sfera di competenza della Parte richiedente, rispettandone le disposizioni ed attenendosi alle competenze loro attribuite dalla propria normativa nazionale.
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