Accordo›Titolo III
Art. 15
Distacco di personale di collegamento
In vigore dal 11 ago 2016
Le Autorità competenti, nel rispetto della normativa nazionale e di comune intesa, possono distaccare personale con funzione di collegamento al fine di promuovere ed accelerare la cooperazione, soprattutto lo scambio di informazioni e l'adempimento di richieste di assistenza.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-28;155#art-a-15