Accordo›Titolo III
Art. 18
Assistenza in caso di eventi di vasta portata, catastrofi e sinistri gravi
In vigore dal 11 ago 2016
Assistenza in caso di eventi di vasta portata,
catastrofi e sinistri gravi
1. Fatte salve le disposizioni della Convenzione del 2 maggio 1995 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, le Autorità competenti si assistono reciprocamente, nel rispetto della normativa nazionale, in occasione di manifestazioni di massa ed eventi simili di vasta portata, così come in caso di catastrofi e sinistri gravi:
a. informandosi reciprocamente il più presto possibile su eventi o situazioni di questo tipo che possono avere ripercussioni transfrontaliere e sulle relative evoluzioni;
b. adottando e coordinando le misure in materia di polizia necessarie sul loro territorio in caso di situazioni con ripercussioni transfrontaliere;
c. prestando assistenza, nel limite del possibile, su richiesta della Parte sul cui territorio si verifica l'evento o la situazione, mediante l'invio di agenti, specialisti e consulenti, nonché mediante la fornitura di attrezzature.
2. Nel caso di invio di agenti di una Parte nel territorio dell'altra Parte, le Autorità competenti possono, attraverso uno specifico accordo, affidare loro compiti esecutivi, comprese le competenze di pubblica autorità. Tali compiti potranno essere svolti unicamente sotto la direzione del servizio responsabile e nel rispetto della normativa nazionale della Parte sul cui territorio avviene l'intervento. Le misure adottate dagli agenti che intervengono sono ascritte all'altra Parte.
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