Accordo›Titolo III
Art. 13
Consegne sorvegliate
In vigore dal 11 ago 2016
1. In conformità con le rispettive normative nazionali vigenti, previa richiesta delle Autorità competenti della Parte richiedente, la Parte richiesta può autorizzare sul suo territorio l'importazione sorvegliata, il transito sorvegliato o l'esportazione sorvegliata.
2. Le consegne sorvegliate sono effettuate in virtù delle modalità disciplinate dall'Intesa d'esecuzione del 17 novembre 2009 sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra l'Italia e la Svizzera.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-28;155#art-a-13