Accordo›Titolo II
Art. 8
Rifiuto di assistenza
In vigore dal 11 ago 2016
1. L'assistenza prevista nel presente Accordo può essere respinta, totalmente o in parte, se l'Autorità competente interessata ritiene che l'esecuzione della richiesta possa compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi fondamentali del proprio Stato, o ritenga che sia in contrasto con la normativa nazionale vigente nel proprio Paese o con i propri obblighi internazionali.
2. L'assistenza può essere inoltre rifiutata se l'esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per le risorse dell'Autorità competente richiesta.
3. Qualora possibile, l'Autorità competente richiesta, prima di prendere una decisione sul rifiuto dell'assistenza richiesta nell'ambito del presente Accordo, si consulta con l'Autorità competente richiedente al fine di stabilire se l'assistenza può essere fornita a determinate condizioni. Qualora l'Autorità competente richiedente accetti di ricevere l'assistenza alle condizioni proposte, essa dovrà ottemperarvi.
4. L'Autorità competente richiedente riceve notifica scritta e motivata sul totale o parziale rifiuto di eseguire la richiesta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-28;155#art-a-8