AccordoTitolo I

Art. 3

Zona di frontiera

In vigore dal 11 ago 2016
Per esercitare determinate modalità di cooperazione espressamente definite dal presente Accordo, la zona di frontiera è costituita: per la Repubblica italiana: dai territori delle Province di Aosta, di Verbano-Cusio-Ossola, di Varese, di Como, di Sondrio e di Bolzano; per la Confederazione Svizzera: dai territori dei Cantoni del Vallese, del Ticino e dei Grigioni.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;155#art-a-3

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Zona di frontiera (Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo