Accordo›Titolo I
Art. 3
Zona di frontiera
In vigore dal 11 ago 2016
Per esercitare determinate modalità di cooperazione espressamente definite dal presente Accordo, la zona di frontiera è costituita:
per la Repubblica italiana: dai territori delle Province di Aosta, di Verbano-Cusio-Ossola, di Varese, di Como, di Sondrio e di Bolzano;
per la Confederazione Svizzera: dai territori dei Cantoni del Vallese, del Ticino e dei Grigioni.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-28;155#art-a-3