Accordo›Titolo I
Art. 4
Definizioni
In vigore dal 11 ago 2016
Ai fini del presente Accordo si intendono per:
«centro comune», il centro di cooperazione di polizia e doganale istituito sulla base del Protocollo del 17 settembre 2002 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana, relativo all'istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale;
«agenti», le persone appartenenti alle amministrazioni territorialmente competenti delle due Parti, o impiegate nel centro comune, o destinate alle unità miste operanti alla frontiera comune;
«sorveglianza», l'applicazione di tutte le disposizioni normative delle Parti, riguardanti la salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica e in particolare la lotta ai traffici illeciti e all'immigrazione illegale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-28;155#art-a-4