AccordoTitolo II

Art. 7

Assistenza su richiesta

In vigore dal 11 ago 2016
1. La cooperazione nell'ambito del presente Accordo avrà luogo sulla base di richieste di assistenza da parte dell'Autorità competente interessata. 2. Le richieste di assistenza sono presentate per iscritto. In caso di urgenza le richieste possono essere comunicate oralmente, ma devono essere confermate per iscritto entro quarantotto ore. 3. Le richieste di assistenza contengono: a. l'indicazione dell'Autorità richiedente e dell'Autorità richiesta; b. informazioni dettagliate sul caso; d. lo scopo ed i motivi della richiesta; d. una descrizione dell'assistenza richiesta; e. qualsiasi altra informazione che possa contribuire all'effettiva esecuzione della richiesta.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;155#art-a-7

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