Accordo›Titolo II
Art. 9
Esecuzione delle richieste
In vigore dal 11 ago 2016
1. L'Autorità competente richiesta adotta tutte le misure atte a garantire la sollecita e completa esecuzione delle richieste comunicandone gli esiti all'Autorità competente richiedente.
2. L'Autorità competente richiedente sarà immediatamente informata di qualsiasi circostanza che impedisce l'esecuzione della richiesta o ne causa un ritardo considerevole.
3. Se l'esecuzione della richiesta non rientra tra i poteri dell'Autorità richiesta, quest'ultima provvede a darne immediata notifica all'Autorità competente richiedente.
4. L'Autorità competente richiesta può chiedere tutte le informazioni che ritiene necessarie alla adeguata esecuzione della richiesta.
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