AccordoTitolo II

Art. 10

Assistenza spontanea

In vigore dal 11 ago 2016
In casi particolari, nel rispetto della propria normativa nazionale, le Autorità competenti possono comunicarsi spontaneamente, anche senza una preventiva richiesta, informazioni utili a prevenire minacce concrete alla sicurezza, all'ordine pubblico o a contrastare la criminalità.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;155#art-a-10

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Assistenza spontanea (Art. 10 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo