Accordo›Titolo II
Art. 10
Assistenza spontanea
In vigore dal 11 ago 2016
In casi particolari, nel rispetto della propria normativa nazionale, le Autorità competenti possono comunicarsi spontaneamente, anche senza una preventiva richiesta, informazioni utili a prevenire minacce concrete alla sicurezza, all'ordine pubblico o a contrastare la criminalità.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-28;155#art-a-10