Accordo›Titolo II
Art. 10
10 / 43Assistenza spontanea
In vigore dal 11 ago 2016
In casi particolari, nel rispetto della propria normativa nazionale, le Autorità competenti possono comunicarsi spontaneamente, anche senza una preventiva richiesta, informazioni utili a prevenire minacce concrete alla sicurezza, all'ordine pubblico o a contrastare la criminalità.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-28;155#art-a-10