AccordoTitolo III

Art. 14

Interventi comuni

In vigore dal 11 ago 2016
Allo scopo di intensificare la cooperazione, le Autorità competenti formano, in caso di necessità, gruppi misti di analisi, di lavoro e di indagine in cui agenti di una Parte assumono, in occasione di interventi sul territorio dell'altra Parte, funzioni di consulenza e assistenza.
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Interventi comuni (Art. 14 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo