Accordo›Titolo III
Art. 14
Interventi comuni
In vigore dal 11 ago 2016
Allo scopo di intensificare la cooperazione, le Autorità competenti formano, in caso di necessità, gruppi misti di analisi, di lavoro e di indagine in cui agenti di una Parte assumono, in occasione di interventi sul territorio dell'altra Parte, funzioni di consulenza e assistenza.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-28;155#art-a-14