Accordo›Titolo III
Art. 14
14 / 43Interventi comuni
In vigore dal 11 ago 2016
Allo scopo di intensificare la cooperazione, le Autorità competenti formano, in caso di necessità, gruppi misti di analisi, di lavoro e di indagine in cui agenti di una Parte assumono, in occasione di interventi sul territorio dell'altra Parte, funzioni di consulenza e assistenza.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-28;155#art-a-14