Accordo›Titolo III
Art. 16
Protezione testimoni
In vigore dal 11 ago 2016
1. Le Autorità competenti cooperano, in base alla normativa nazionale, per proteggere i testimoni e i loro familiari (qui di seguito «persone da proteggere»).
2. La cooperazione comprende in particolare lo scambio di informazioni necessarie alla protezione delle persone, nonché la loro accoglienza e assistenza.
3. Un'intesa d'esecuzione tra le Autorità competenti disciplina in ogni singolo caso le modalità della cooperazione nell'ambito dell'accoglienza di persone da proteggere.
4. Le persone da proteggere ammesse nel programma di protezione testimoni della Parte richiedente, non sono integrate nel programma di protezione testimoni della Parte richiesta. Nel contesto della cooperazione riguardante la protezione di tali persone, si applica la normativa nazionale della Parte richiesta.
5. La Parte richiedente sì fa carico delle spese di sostentamento delle persone da proteggere e delle altre misure di cui ha richiesto l'adozione. La Parte richiesta assicurerà gli oneri derivanti dall'impiego del personale di polizia preposto ai servizi di protezione.
6. La Parte richiesta può porre fine alla cooperazione se motivi gravi lo giustificano e se ne ha informato precedentemente la Parte richiedente. In tali casi la Parte richiedente è tenuta a riprendere in custodia le persone da proteggere.
Storico versioni
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