Accordo›Titolo III
Art. 12
Inseguimento transfrontaliero
In vigore dal 11 ago 2016
1. Gli agenti di una delle Parti, secondo le modalità stabilite nell' della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e nelle relative procedure interne di attuazione, possono, senza limiti di tempo e di spazio, proseguire l'inseguimento sul territorio dell'altra Parte:
di soggetti colti in flagranza di reato per il quale è ammessa l'estradizione;
di persone evase.
2. Al momento del passaggio della frontiera, l'inseguimento deve essere comunicato al centro comune, che è deputato ad avvertire:
per la Repubblica italiana, la Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia; per la Confederazione Svizzera, la Centrale operativa dell'Ufficio federale di polizia.
3. Se non è stata formulata alcuna richiesta di cessazione dell'inseguimento e se gli agenti del territorio su cui avviene l'inseguimento non possono intervenire in tempo utile, gli agenti che eseguono l'inseguimento possono fermare la persona inseguita sino a quando gli agenti della Parte nel cui territorio avviene l'inseguimento non possono verificare l'identità o procedere all'adozione di misure necessarie.
4. Gli agenti addetti all'inseguimento sono:
per la Repubblica italiana, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai sensi della normativa nazionale;
per la Confederazione Svizzera, gli agenti di polizia della Confederazione e dei Cantoni, nonché gli agenti del Corpo delle guardie di confine e delle sezioni antifrode doganali.
Storico versioni
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