Accordo›Titolo VIII
Art. 41
Comitato Misto, riunioni di esperti e risoluzione delle controversie
In vigore dal 11 ago 2016
Comitato Misto, riunioni di esperti
e risoluzione delle controversie
1. Al fine di valutare periodicamente l'efficacia delle forme di cooperazione sancite dal presente Accordo e presentare proposte di sviluppo della cooperazione, è costituito un Comitato Misto formato dai rappresentanti delle Autorità competenti.
2. Il Comitato Misto si riunirà di regola una volta all'anno, alternativamente in Italia e in Svizzera.
3. Per la partecipazione alle riunioni, il Comitato Misto potrà avvalersi della presenza di esperti o dei responsabili degli agenti delle due Parti, in funzione delle necessità operative contingenti.
4. I costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre le spese di viaggio e di alloggio dei delegati sono sostenuti dalla Parte inviante.
5. Le controversie che dovessero sorgere in merito all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo, saranno risolte tramite negoziati e consultazioni reciproche tra le Parti.
Storico versioni
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