AccordoTitolo VIII

Art. 37

Disposizioni di natura finanziaria

In vigore dal 11 ago 2016
Le spese connesse alla trattazione di una richiesta ai sensi del presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo che sia diversamente concordato per iscritto dalle Autorità competenti.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;155#art-a-37

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Disposizioni di natura finanziaria (Art. 37 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo