AccordoTitolo VII

Art. 34

Rapporti di servizio, protezione ed assistenza

In vigore dal 11 ago 2016
1. Gli agenti delle Parti sottostanno, nell'ambito del loro rapporto di servizio o di lavoro, nonché in materia disciplinare, alle rispettive normative nazionali. 2. Le Parti sono tenute a prestare agli agenti inviati dall'altra Parte nell'esercizio delle loro funzioni, la stessa protezione ed assistenza riservata ai propri agenti.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;155#art-a-34

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Rapporti di servizio, protezione ed assistenza (Art. 34 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo