Accordo›Titolo VI
Art. 30
Misure organizzative
In vigore dal 11 ago 2016
Ciascuna Parte garantisce un livello di protezione dei dati personali acquisiti ai sensi del presente Accordo equivalente a quello assicurato dall'altra Parte e adotta le necessarie misure tecniche per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale, dalla diffusione, dall'alterazione o dall'accesso non autorizzato o da qualsiasi tipo di trattamento non consentito. In particolare, le Parti adottano le opportune misure al fine di garantire che ai dati personali accedano esclusivamente le persone autorizzate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-28;155#art-a-30