AccordoTitolo VII

Art. 32

Uniformi, armi di servizio e mezzi di comunicazione

In vigore dal 11 ago 2016
1. Gli agenti di una Parte che operano sul territorio dell'altra Parte conformemente al presente Accordo, sono autorizzati a portare l'uniforme e a portare con sè le loro armi di servizio, altri mezzi di coercizione e apparati di comunicazione, a meno che l'altra Parte comunichi loro nel caso concreto che non concede l'autorizzazione pertinente o che la concede unicamente a determinate condizioni. 2. L'uso delle armi di servizio e del relativo munizionamento è consentito unicamente in caso di legittima difesa secondo la normativa nazionale del Paese ospitante. 3. Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, le Autorità competenti definiranno le modalità applicative della cooperazione prevista nei due commi precedenti attraverso la stesura di uno specifico accordo di esecuzione ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;155#art-a-32

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Uniformi, armi di servizio e mezzi di comunicazione (Art. 32 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo