Accordo›Titolo V
Art. 28
Gestione delle informazioni
In vigore dal 11 ago 2016
1. Per adempiere i propri compiti ai sensi del presente Accordo, il centro comune avrà cura di annotare, tramite un registro degli eventi, tutte le domande trattate dalle Parti. Soltanto gli agenti in servizio nel centro comune hanno accesso diretto a questo sistema di controllo delle pratiche.
2. Le modalità di gestione, trattamento, conservazione e cancellazione delle informazioni presso il centro comune, saranno definite congiuntamente, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali in base alle procedure previste dal Protocollo del 17 settembre 2002 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativo all'istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-28;155#art-a-28